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Tipologia
Socio Ordinario
Quota d'iscrizione
25,00 euro annue
Aderente
Iscrizione gratuita
STATUTO ASSOCIAZIONE AIGERS Associazione Ingegneria Gestionale Università di Roma “La Sapienza”, in sigla “AIGERS” TITOLO I Denominazione – Sede - Scopo Articolo 1 – Denominazione, sede e durata L’Associazione è costituita in Roma e denominata “Associazione Ingegneria Gestionale Università di Roma “La Sapienza””, in sigla “AIGERS”. L’Associazione ha sede legale in Roma, in Via Buonarroti 12, presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università di Roma “La Sapienza”; la sede può essere variata con deliberazione del consiglio direttivo. La vita dell’Associazione è a tempo indeterminato. Articolo 2 - Finalità L’Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ma finalità culturali, didattiche ed informative. Articolo 3 – Missione La Missione dell’Associazione consiste nel: • Fornire strumenti per la crescita professionale e culturale (formazione ed opportunità) nell’interesse proprio dell’Ingegnere Gestionale; • Favorire i rapporti e lo scambio d’idee tra gli studenti e i laureati in Ingegneria Gestionale dell’Università di Roma “La Sapienza” e mantenere un contatto continuo con gli ex-allievi; • Stimolare la diffusione culturale nell’ambito dell’Ingegneria Gestionale attraverso siti web, pubblicazioni, incontri e scambi culturali con enti, Associazioni, fondazioni ed organismi che svolgano attività similari sia in Italia che all’estero; • Proporsi come un’interfaccia tra studenti, laureati ed imprese per agevolare il punto d’ incontro tra domanda e offerta nell’ambito dell’Ingegneria Gestionale, valorizzando la figura professionale dell’Ingegnere Gestionale con particolare riferimento al mercato del lavoro; Articolo 4 – Durata anno sociale L’anno sociale ha la durata di dodici mesi a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno. TITOLO II Degli Associati Articolo 5 – Tipologie di Associati Possono diventare Associati gli studenti e laureati in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Roma la Sapienza, secondo le modalità descritte nell’articolo 6. Gli associati si distinguono in: • Aderenti. Sono gli studenti e laureati (di primo e/o secondo livello) in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Roma “La Sapienza” che hanno deciso di aderire secondo le modalità descritte nell’articolo 6. Gli Associati Aderenti non sono tenuti al pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto, ma possono proporre attività e iniziative attraverso gli appositi servizi messi a disposizione sul sito. Gli Associati Aderenti possono accedere esclusivamente ad un numero ristretto di servizi descritti nel Regolamento Interno. • Ordinari. Sono coloro che hanno deciso di appartenere all’Associazione secondo le modalità descritte nell’articolo 6, che versano regolarmente la quota associativa e che hanno diritto di voto. Gli Associati Ordinari hanno libero accesso a tutti i servizi erogati dall’Associazione e resi disponibili nelle diverse forme previste dal Regolamento Interno. • Fondatori. Sono Associati Ordinari che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione. Hanno, quindi, diritto di voto e libero accesso agli stessi servizi messi a disposizione agli Associati ordinari senza alcun versamento della quota associativa. La carica è vitalizia e non è acquisibile o cedibile. Articolo 6 – Acquisizione titolo Per acquisire lo status di Aderente è necessario accedere al sito web dell’Associazione e procedere all’inserimento dei propri dati personali nell’apposita sezione, dichiarando contestualmente l’impegno a rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e le risoluzioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le rispettive competenze statutarie e di autorizzare alla pubblicazione e trattamento dei propri dati. Per assumere lo status di Associato Ordinario è necessario, oltre a quanto previsto per gli Aderenti, versare la quota associativa annuale. L’adesione s’intende accettata salvo opposizione del Consiglio Direttivo. Articolo 7 – Perdita dello status di Associato Lo status di Associato non è cedibile e si può perdere per: • recesso - Gli Associati posso recedere inviando una comunicazione scritta all’Associazione. Gli Associati Ordinari, in caso di recesso, sono comunque tenuti a versare la quota relativa all’anno in cui è esercitato il diritto di recesso. • morosità - La morosità nel pagamento delle quote associative si determina a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza (di cui all’articolo 18). Essa comporta la sospensione del godimento di qualsiasi diritto derivante dallo status di Associato Ordinario. La morosità è sanabile nel corso dell’anno, con il versamento della quota annuale maggiorata del 10%. Il ripristino dello status di Associato Ordinario avrà luogo ad avvenuta verifica del pagamento. Il mancato pagamento della quota associativa al termine dell’anno comporta la perdita dello status di Associato Ordinario. • esclusione - Possono essere esclusi gli Associati che abbiano tenuto comportamenti contrari alle prerogative ed alle finalità dell’Associazione o che la discreditino o le siano dannosi o che abbiano contravvenuto alle regole stabilite nel presente statuto o al regolamento interno stabilito dal Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal consiglio a maggioranza e comunicata all’Associato. In caso di parità di votazione, sarà determinante il voto del Presidente. Coloro che hanno perso lo status d’Associato non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzione dei beni sociali. TITOLO III Organi dell’Associazione Articolo 8 – Organi dell’Associazione Gli organi dell’Associazione sono: • l’Assemblea degli Associati • il Consiglio Direttivo • il Presidente del Consiglio Direttivo • Segretario e Tesoriere (facenti parte del Consiglio Direttivo) Articolo 9 – Assemblea degli Associati Composizione: l’Assemblea è composta da tutti gli Associati Ordinari e Fondatori i quali eleggono i membri del Consiglio Direttivo. Riunione: l’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria su convocazione del presidente del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci. Sono previste anche delle sedute straordinarie su richiesta del Presidente o della maggioranza dei membri Consiglio Direttivo o degli Associati Ordinari, ogni qualvolta che se ne presenti la necessità. Competenze: l’Assemblea ha il compito di eleggere i membri del Consiglio Direttivo e di approvare il programma dell’anno successivo. Decisioni: l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno il 50%+1 degli aventi diritto di voto e le decisioni sono approvate a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Non è ammessa la partecipazione per delega. Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero massimo di 10 membri, nominati dall’Assemblea tra gli Associati Ordinari e Fondatori. Dalla firma dell’Atto Costitutivo, fino a Dicembre 2009, il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente dagli Associati fondatori. Al Consiglio Direttivo competono i seguenti incarichi: • la promozione e l’attuazione delle attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno dall’Assemblea e dal Consiglio stesso, curandone la realizzazione e verificando l’efficacia dei risultati conseguiti; • la redazione del bilancio preventivo e consuntivo; • la determinazione annuale della quota associativa; Nei suoi poteri sono comprese: • l’elezione del Presidente; • l’elezione di un Segretario e un Tesoriere; • l’amministrazione delle risorse dell’Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali • l’approvazione di un regolamento interno. • la modifica dello Statuto. Il Consiglio si riunisce almeno bimestralmente su proposta del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In caso d’impossibilità da parte di uno dei consiglieri di partecipare alla riunione del Consiglio, egli può delegare uno degli altri consiglieri attraverso autorizzazione firmata dal delegante. Un consigliere può essere portatore al massimo di una delega. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte in presenza almeno del 50%+1 dei consiglieri e sono approvate a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità di voti risulta determinante il voto del Presidente. Articolo 11 – Modifiche allo statuto Viene delegato il Consiglio dell'Associazione ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche che fossero ritenute necessarie al perseguimento degli scopi sociali dell’Associazione. Articolo 12 – Il presidente dell’Associazione Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Presiede e convoca l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, firmando i relativi verbali, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione. Il Presidente può monitorare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali e la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal vice Presidente, scelto dal Presidente stesso. Se nel corso del mandato il Presidente dovesse rassegnare le proprie dimissioni il Vice Presidente convocherà il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria per dar luogo a nuove elezioni. La revoca del Presidente deve essere approvata dal Consiglio all’unanumità. Articolo 13 – Poteri dei membri del Consiglio Direttivo Il Presidente e ciascun membro del Consiglio Direttivo, anche disgiuntamente, può compiere, con potere di rappresentanza verso l’esterno, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali. Il Presidente ha il potere di porre il veto sulle decisioni ed azioni assunte dai membri del consiglio direttivo. Articolo 14 – Il Segretario del Consiglio Direttivo Al Segretario compete la sottoscrizione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati e la conservazione della documentazione non contabile. Tiene gli elenchi degli Associati ed assicura a tutti gli Associati informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente e Tesoriere. Articolo 15 - Il Tesoriere del Consiglio Direttivo Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse e affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente sia del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti previsti dalle leggi vigenti. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Segretario. Articolo 16 – Durata delle cariche I membri del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente, Segretario e Tesoriere) durano in carica due anni e non sono previste limitazioni di rieleggibilità (secondo quanto precisato dall’articolo 10). TITOLO IV Patrimonio Articolo 17 - Entrate • Le entrate dell’Associazione sono costituite dai contributi annuali degli Associati, dai proventi delle iniziative dell’Associazione; da donazioni e contributi pubblici e privati. • Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali. L'Associazione potrà inoltre acquisire, locare e cedere beni mobili ed immobili, assumere partecipazioni in società di capitali e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile e necessaria al conseguimento del proprio scopo sociale. Durante la vita dell'Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né hanno diritto alla restituzione del contributo associativo di adesione in caso di cessazione del rapporto associativo per qualunque motivo. Articolo 18 – Versamento quota La quota annuale deve essere pagata in modo contestuale all’iscrizione, come descritto nell’articolo 6. In caso di rinnovo dell’iscrizione, la quota deve essere versata entro 10 giorni dalla data di scadenza dell’iscrizione precedente. Articolo 19 – Scioglimento Associazione Sono causa di scioglimento dell’Associazione: • Il mancato raggiungimento degli scopi sociali o impossibilità nel raggiungerli; • Nel caso di scioglimento il Consiglio provvederà alla liquidazione del patrimonio e i suoi poteri sono limitati all’ordinaria amministrazione. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, spetta al Consiglio Direttivo decidere sulla destinazione del fondo comune al netto delle spese, oneri ed obblighi di qualsiasi natura.
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